IL NUOVO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
ALLEGATO = B = REPERTORIO N. 12373
=.=.=.=
S T A T U T O
DENOMINAZIONE SCOPO DURATA SEDE
ARTICOLO 1
È costituita una libera Associazione di promozione sociale denominata:
"AMICI DEL SACRO MONTE A.P.S."
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 2
L'Associazione è laica, apartitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche.
L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 3 del presente statuto.
ARTICOLO 3
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi del 1° comma dell’art. 5 D.Lgs. 117/17, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati:
Per raggiungere tali obiettivi l'Associazione intende, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati:
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:
ARTICOLO 4
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
ARTICOLO 5
La durata dell'Associazione è illimitata.
ARTICOLO 6
L'Associazione ha sede in Varese.
La variazione del solo indirizzo all'interno del Comune non comporta modificazione dello Statuto. L'organo amministrativo potrà deliberare di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi, punti di vendita, ovunque lo reputi necessario.
Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'associazione, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica al fine di consentire comunicazioni sicure ed urgenti.
SOCI
ARTICOLO 7
Possono essere associati dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea degli associati, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Sono soci le persone ed enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili se non nel caso di successione a causa di morte.
Le stesse non possono essere rivalutate.
Lo Statuto dell'Associazione sarà consegnato, sotto forma di copia, ai soci, su semplice richiesta.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 8
La qualifica di socio dell'Associazione si perde:
NORME SUL VOLONTARIATO
ARTICOLO 9
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 10
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 11
Sono Organi dell'Associazione:
Tutte le cariche sociali sono elettive secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, 2° comma, del Codice Civile, e gratuite.
I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo i rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Ai componenti gli Organi Sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994 n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 336 e relative modificazioni.
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 12
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari (da 5 cinque a 11 undici) di membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di 3 (tre) anni.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio delibererà la sostituzione del membro decaduto con altro che abbia conseguito il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto; ove, per qualsiasi causa, il numero dei consiglieri si riducesse a meno della metà dei suoi componenti elettivi, si procederà al rinnovo per l'elezione dell'intero Consiglio. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio accerta l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo, e, se nominati, decadono, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e compila, ove lo ritenga necessario, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
ARTICOLO 16
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
ARTICOLO 17
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte del destinatario, diretta a ciascun socio, anche se sospeso o radiato in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, contenente l'ordine del giorno almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
ARTICOLO 18
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e revisione legale, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
ARTICOLO 19
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altro socio, conferendo al medesimo apposita delega. Tale delega non può essere rilasciata ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.
ARTICOLO 20
L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
ARTICOLO 21
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
ARTICOLO 22
L'Assemblea dei soci nomina l’organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell’art. 2397 del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
ARTICOLO 23
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati solo per la realizzazione di attività istituzionali.
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo dei mezzi finanziari di cui all’art. 24, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
MEZZI FINANZIARI
ARTICOLO 24
L'Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altri "enti del Terzo Settore" che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
BILANCIO E UTILI
ARTICOLO 25
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascuno esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea.
Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo provvede al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 26
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il o i liquidatori, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, provvederanno alla liquidazione del patrimonio a favore di altro ente del Terzo Settore, individuato con delibera dell'Assemblea, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 27
Tutte le eventuali controversie sociali (fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria) tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.
ARTICOLO 28
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
F.to Notaio Domenico CHIOFALO
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